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La nuova "Carta Costituzionale" dell'A.S.A.I. (2016) PDF Print E-mail
Saturday, 17 January 2009 00:50

STATUTO

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Titolo I: Costituzione, Norme, scopi, Organi associativi

Art. 1 - E' costituita l'associazione culturale “Archivio Storico dell'Atletica Italiana Bruno Bonomelli”.

Art. 2 - L'associazione sceglie come propria sigla in forma contratta la dizione “A.S.A.I.”.

Art. 3 – L'associazione pone la sua sede principale in Navazzo di Gargnano (Brescia) Via Monsignor Giacomo Tavernini n. 35.

Art. 4 – L'associazione non ha fini di lucro. Qualsiasi somma che l'associazione potrebbe ricavare dalle eventuali adesioni, da contributi, o da altre attività dovrà essere obbligatoriamente reinvestita nelle attività sociali.

Art. 5 – L'associazione avrà durata a tempo indeterminato:

Art.6 – L'associazione, in caso di scioglimento, è tenuta a nominare una Commissione liquidatrice, che avrà il compito di devolvere l'eventuale ricavato derivante dall'alienazione del patrimonio associativo ad enti o associazioni benefiche, culturali o scientifiche di primaria rilevanza.

Art. 7 – L'associazione si propone di promuovere e favorire la ricerca e la raccolta di ogni notizia, risultato, dato e materiale (programmi gare, manifesti, fotografie, risultati, ecc.) di qualunque tipo e genere inerenti la storia dell'atletica leggera italiana, di eseguire la pubblicazione eventuale del materiale raccolto, di permetterne l'eventuale diffusione nei modi ritenuti più opportuni, onde mettere a disposizione di tutti gli interessati i risultati del proprio operato.

Art. 8 – Fanno parte dell'associazione i Soci Fondatori e i Soci Iscritti.

Art. 9 – Gli organi associativi sono i seguenti: l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Sindaco Revisore.

Titolo II: I Soci Fondatori

Art.10 – Sono Soci Fondatori dell'associazione coloro che hanno aderito all'associazione dalla sua costituzione partecipando al relativo atto costitutivo e che risultano dall'apposito elenco che dovrà essere tenuto dal segretario.

Art.11 – Il socio Fondatore può abbandonare l'associazione volontariamente, dando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art.12 – Il socio Fondatore può essere radiato dalla qualifica e dall'apposito elenco solamente in caso di condanna penale definitiva derivante da reato non colposo o in caso di procurato danno all'associazione. Il danno di cui al comma precedente deve essere attestato dal Consiglio Direttivo che proporrà la radiazione del socio Fondatore all'Assemblea Generale dei Soci. Lo stesso può perdere la qualifica di socio anche nei casi di morosità nel versamento della quota sociale di iscrizione all'Associazione per un anno o per decesso.

Art.13 – Il socio Fondatore può partecipare alle iniziative promosse dall'associazione, prende parte all'Assemblea Generale dei soci con diritto di voto e può essere eletto dagli organi associativi previsti dal presente Statuto.

Titolo III: I Soci Iscritti

Art.14 – Sono soci Iscritti, tutti coloro che interessati alle finalità dell'associazione di cui all'art. 7 del presente Statuto, presentano domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo stesso, che ne delibera l'accettazione o meno.

Requisito necessario all'assunzione di socio Iscritto è il versamento, a favore dell'associazione, di una quota sociale annua determinata nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo e corrisposta entro il 30 aprile dell'anno corrispondente.

Anche i soci Fondatori sono obbligati al versamento della quota sociale con le modalità sopra indicate.

Art.15 - Il segretario dell'associazione dovrà tenere apposito elenco sempre aggiornato dei soci Iscritti.

Art.16 - Il socio Iscritto può abbandonare l'associazione volontariamente, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art.17 - Si perde la qualifica di socio Iscritto:

a)- per dimissioni volontarie;

b)- per morosità nel versamento annuale della quota sociale di iscrizione alla associazione;

c)- per decesso;

e)- per radiazione. Il socio Iscritto può essere radiato dalla qualifica e dall'apposito elenco solamente in caso di condanna penale definitiva derivante da reato non colposo o in caso di procurato danno all'associazione. Il danno di cui al comma precedente deve essere attestato dal Consiglio Direttivo che proporrà la radiazione del socio Iscritto all'Assemblea Generale dei Soci.

Art.18 - Il socio Iscritto può partecipare alle iniziative promosse dall'associazione, prende parte all'Assemblea Generale dei soci con diritto di voto e può essere eletto dagli organi associativi previsti dal presente Statuto.

Titolo IV: Fondo Comune

Art.19 – Il fondo comune dell'A.S.A.I. è costituito:

a)- dalle quote sociali;

b)- dai contributi, da lasciti e donazioni degli associati o di soggetti terzi;

c)- dai beni mobili ed immobili dell'associazione.

Per tutta la durata dell'associazione, I soci non possono chiedere la divisione del Fondo Comune, nè pretendere la quota in caso di recesso uscita volontaria od obbligatoria dalla associazione.

Titolo V: Assemblea Generale dei Soci

Art.20 - L'assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i Soci Fondatori ed Iscritti in carica al momento della convocazione dell'assemblea, purchè in regola con il versamento delle quote associative. L'assemblea generale dei soci viene convocata in via ordinaria una volta l'anno entro il mese di aprile.

Art. 21 – L'assemblea Generale dei soci viene convocata in via straordinaria:

a)- quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;

b)- quando lo richieda il Sindaco Revisore;

c)- quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario, ritenendosi tale quando sia dimissionaria la maggioranza dei membri;

d)- quando lo richieda la maggioranza assoluta dei Soci Fondatori ed Iscritti.

L'Assemblea Generale Straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dal verificarsi della richiesta.

Art.22 – L'Assemblea Generale dei soci deve essere convocata mediante comunicazione via email e/o comunicazione sul sito dell'associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione, contenente l'ordine del giorno dell'assemblea medesima.

Art.23 – Le Assemblee generali dei soci (ordinaria e straordinaria) sono valide quando intervengano in prima convocazione almeno la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto; in seconda convocazione, da effettuarsi almeno trenta minuti dopo la prima, sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Art.24 – Alle Assemblee generali dei Soci (ordinaria e straordinaria), il socio Fondatore ed Iscritto può delegare un altro socio a rappresentarlo per mezzo di delega scritta.

Art.25 – L'Assemblea Generale dei Soci elegge il proprio Presidente fra gli aventi diritto, come anche il Segretario, comunque di prassi, quest'ultima funzione nelle assemblee ordinarie viene esercitata dal Segretario dell'Associazione.

Art.26 – L'Assemblea Generale dei soci (sia ordinaria che straordinaria) con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti:

a)- approva il bilancio consuntivo dell'anno trascorso e la relazione illustrativa del medesimo;

b)- approva il bilancio preventivo dell'anno in corso al momento dell'assemblea e la relazione illustrativa del medesimo;

c)- elegge ogni quattro anni, su proposta del Consiglio Direttivo uscente, gli organi associativi e cioè, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, gli altri membri del Consiglio Direttivo, il Sindaco Revisore.

d)- valuta i risultati dei programmi di ricerca e di documentazione formulati dal Consiglio Direttivo, dai Soci Fondatori, dai Soci Iscritti e anche da altri soggetti esterni all'associazione, purchè presentati in forma dettagliata, per scritto, entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Art.27 – L'assemblea Generale dei Soci (sia ordinaria che straordinaria) con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti:

a)- delibera le eventuali modifiche al presente Statuto, tranne gli articoli 4, 5, 6, 7 che non possono essere modificati, se non con la totalità dei soci Fondatori e Iscritti;

b)- delibera l'eventuale scioglimento dell'associazione, disponendo le modalità generali per l'alienazione dei beni e nominando una apposita commissione liquidatrice di almeno tre membri, anche non soci.

Titolo VI: Il Consiglio Direttivo

Art.28 – Il consiglio Direttivo è l'organo direzionale dell'associazione e ne coordina tutta l'attività sulla base delle delibere funzionali e di scopo assunte dalla Assemblea Generale dei Soci. Il consiglio Direttivo è costituito da cinque membri:

Il Presidente;

Il Vice-Presidente;

Il Segretario;

Due Consiglieri

ed è completato solo a titolo consultivo e senza diritto di voto dal Sindaco Revisore. Tutte le cariche previste dal presente articolo sono rinnovabili alla scadenza.

Art.29 – Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri ne ravvisino la necessità. Il Consiglio Direttivo viene convocato, su indicazione del Presidente o della maggioranza dei membri, dal Segretario che deve comunicare, tempestivamente e preventivamente, l'ordine del giorno.

Art.30 – Il Consiglio direttivo è valido quando sia presente la metà più uno dei membri aventi diritto. E' presieduto dal Presidente, o, in sua assenza dal Vice-Presidente. Il Segretario svolge le funzioni del segretario del consiglio. Il Consiglio Direttivo delibera sempre a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale il voto di colui che presiede la seduta.

Art.31 – Il Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea Generale dei Soci rimane in carica quattro anni, in corrispondenza del ciclo dei Giochi Olimpici estivi. L'elezione avviene nell'Assemblea che si svolge entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi.

Art.32 - In caso di dimissioni, il Consiglio Direttivo uscente è tenuto all'esercizio della sola ordinaria amministrazione fino al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.33 – Il Consigli Direttivo:

a)- discute ed approva ogni atto necessario al buon funzionamento dell'associazione;

b)- svolge tutti gli atti e le mansioni, servendosi anche eventualmente di collaboratori esterni, relative al buon andamento dell'associazione e all'esecuzione delle deliberazioni funzionali e di scopo assunte dall'Assemblea Generale dei Soci e dal Consiglio Direttivo stesso;

c)- mantiene i rapporti con gli organi elettivi dell'associazione e con i soci fondatori ed iscritti in carica nei modi che ritiene più opportuni;

d)- indica al Presidente i nominativi di singoli soci fondatori o iscritti cui affidare deleghe e compiti particolari anche ai fini della rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi, privati o enti pubblici;

e)- convoca l'Assemblea Generale dei Soci almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile e ogni qualvolta lo ritenga necessario, nei casi previsti dell'Art. 21 del presente statuto;

f)- redige il bilancio consuntivo e quello preventivo e le relative relazioni illustrative da presentare per l'approvazione all'Assemblea Generale dei Soci;

g)- predispone la lista degli organi associativi da eleggere e da proporre all'assemblea generale dei soci;

h)- delibera la radiazione o la perdita di qualifica di socio del Socio Fondatore o Iscritto secondo quanto previsto agli articoli 12 e 17 del presente statuto;

i)- predispone le relazioni circa i programmi di studio, ricerca e documentazione in atto o da attuare viste anche le eventuali proposte ricevute, da presentare all'Assemblea Generale dei Soci per le relative deliberazioni;

l)- stabilisce le modalità di adesione all'associazione dei nuovi soci iscritti;

m) delibera l'accettazione o meno delle domande di associazione dei Soci Iscritti;

n)- stabilisce la quota annuale associativa da versare per la permanenza dei soci fondatori ed iscritti nella associazione.

Titolo VII: Il Presidente

Art.34 – Il Presidente rappresenta l'associazione ne ha la firma e presiede il Consiglio Direttivo.

Art.35 – Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti a un socio, anche ai fini della rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi, privati o Enti pubblici.

Titolo VIII: Il Vice -Presidente

Art. 36 – Il Vice-Presidente in assenza del Presidente, assume la rappresentanza e la firma dell'associazione e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale dei Soci.

Titolo IX: Il Segretario

Art.37 – Il Segretario

a)- esercita le funzioni di segretario, di norma, nelle Assemblee Generali ordinarie dei Soci e nel Consiglio Direttivo, di cui redige i relativi verbali di riunione;

b)- redige e mantiene costantemente aggiornati gli elenchi dei Soci Fondatori e dei Soci Iscritti;

c)- convoca il Consiglio Direttivo quando il Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo gliene danno mandato.

Art.38 -Inoltre il Segretario attua d'intesa con il Presidente, tutte le funzioni necessarie al buon andamento dell'associazione.

Titolo X: Il Sindaco Revisore

Art.39 – Il Sindaco revisore:

a)- pratica una rigorosa sorveglianza sulla contabilità associativa;

b)- rivede e controfirma i bilanci;

c)- riferisce all'Assemblea generale dei Soci, con apposita relazione, le sue osservazioni sui bilanci;

d)- assiste a titolo consultivo alle adunanze del Consiglio Direttivo, in particolare a quelle in cui siano in discussione argomenti di carattere amministrativo.

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Last Updated on Thursday, 21 April 2016 14:56